Pubblicazione di immagini

E’ libera la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro (Circ. DGA nn. 33 e 39 del 2017).

PUBBLICAZIONE SECONDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

APPLICAZIONE:

- Pubblicazioni cartacee realizzate non a fine di lucro;

- Pubblicazioni cartacee con tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo di copertina non superiore a 70,00 euro;

- Periodici di natura scientifica;

PROCEDURA:

Invio all’istituto detentore del bene, anche via e-mail, di una comunicazione del proposito di pubblicare riproduzioni di documenti, nella quale l’utente si impegna a citare la fonte e l’esatta segnatura dei documenti, a consegnare una copia analogica o digitale dell’elaborato e una copia della riproduzione dell’immagine effettuata (Circ. 33/2017 della DGA).

PUBBLICAZIONE SECONDO LA PROCEDURA ORDINARIA:

APPLICAZIONE:

Pubblicazioni non previste nella procedura semplificata.

PROCEDURA:

Invio all’istituto detentore del bene di richiesta di autorizzazione in bollo (16,00 €) utilizzando l’apposito modulo (sono esenti dal pagamento del bollo le “amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane e organizzazioni ONLUS), nella quale il richiedente si impegna consegnare 3 copie della pubblicazione e della riproduzione dell’immagine effettuata (se fatta con mezzo proprio); a riportare la fonte (l’indicazione “Archivio di Stato” può essere riportata anche con la sigla AS - TP), l’esatta segnatura del documento e la menzione “su concessione del Ministero della Cultura”.

Il richiedente e’ tenuto al pagamento dei diritti di pubblicazione, oltre al rimborso delle spese sostenute dall’Archivio per l’eventuale richiesta di immagini digitali al Servizio di fotoriproduzione dell’Istituto (mod. 18).

PUBBLICAZIONE SU SITO WEB

APPLICAZIONE:

Pubblicazioni on line che perseguono finalità scientifiche o pedagogiche, non beneficino di inserzioni pubblicitarie e non siano soggette ad accesso a pagamento.

PROCEDURA:

Il richiedente dovrà inviare al Direttore dell’Istituto, una comunicazione del proposito di pubblicare riproduzioni di documenti sul web indicando, oltre all’esatta segnatura dei documenti che intende pubblicare, anche l’impegno a utilizzare le immagini in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro e a citare il “Ministero della Cultura” e l’”Archivio di Stato di Trapani” come istituto che conserva la documentazione.